Sentenza del 17/02/2020 n. 190/2 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Il contribuente non è tenuto alla conservazione delle scritture contabili a tempo indeterminato

L’obbligo della conservazione delle scritture contabili ai soli effetti tributari, di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c., può applicarsi unicamente se l’accertamento iniziato prima del decimo anno  non sia stato ancora definito. Richiamando detto principio della Corte di Cassazione, affermato  nella sentenza n. 9834 del 13 maggio 2016, i giudici toscani rigettano l’appello dell’Agenzia delle Entrate che insisteva sulla legittimità dell’atto impositivo. Nel caso di specie  l’accertamento tributario fondato sulla mancata produzione delle fatture di acquisto di beni ammortizzabili, era, infatti, iniziato dopo il decorso del termine decennale previsto per l’obbligo di conservazione della documentazione contabile da parte del contribuente.  

Testo integrale della sentenza