Sentenza del 23/10/2017 n. 24964/SU - Corte di cassazione

Il Cinque per mille alle O.N.L.U.S. non rientra nella giurisdizione del giudice tributario

Le controversie relative alle iscrizioni delle ONLUS nell’elenco delle associazioni ammesse al “beneficio del cinque per mille” non rientrano nella giurisdizione del  giudice tributario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno così risolto la questione di giurisdizione sollevata dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un contenzioso derivato dall’impugnazione, da parte di una o.n.l.u.s., della comunicazione con cui l’Agenzia aveva respinto la  richiesta di iscrizione dell’associazione all’elenco delle organizzazioni ammesse al c.d. “beneficio del cinque per mille”.  Gli ermellini, rifacendosi alla pronuncia della Consulta che aveva difatti escluso la natura tributaria del “beneficio del cinque per mille” (sentenza Corte Costituzionale n. 202/2007), spiegano che la dichiarazione volontaria del contribuente di cedere il proprio cinque per mille trasforma la quota in questione da pretesa tributaria in somma che lo Stato è obbligato a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente. Stante dunque la natura non fiscale della quota del cinque per mille è, secondo la Suprema Corte, da escludere la sussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario in favore del giudice ordinario.

Testo integrale della sentenza