Sentenza del 22/05/2019 n. 344/4 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

ICI: obbligo di motivazione dei criteri di valutazione dell’area edificabile

L’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’”an” e il “quantum” dell’imposta. Alla luce di tale principio, ricavabile dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( 25709/2016; 26431/2017), la CTR cagliaritana ha respinto l’appello del Comune di Cagliari e confermato la decisione di primo grado secondo la quale l’accertamento impugnato era viziato per la carente motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione del valore imponibile dell’area edificabile. Nel caso di specie, infatti, dall’esame dell’avviso di accertamento alcun riferimento si rinveniva in merito alla classificazione urbanistica delle aree e ai parametri o valori unitari utilizzati per determinare la base imponibile.

Testo integrale della sentenza