Sentenza del 05/10/2023 n. 8081/19 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

ICI e immobile sottoposto a procedura concorsuale

In caso di mancata vendita dell’immobile soggetto a fallimento o a procedura coatta amministrativa, l’obbligazione di pagamento dell’ICI, relativa al periodo di pendenza della procedura concorsuale, grava sul fallito che ne riacquista la proprietà. In applicazione di tale principio, i giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia hanno ribadito che gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa non sono esenti da ICI: difatti, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992, l’imposta è dovuta per ciascun anno di durata della procedura concorsuale, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, dal prezzo ricavato dalla vendita. Pertanto, nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto legittimo l’atto impugnato, limitatamente al recupero della sola imposta a carico del fallito rientrato in bonis nella proprietà dell’immobile, non essendoci stata alcuna vendita del bene.

Testo integrale della sentenza