Sentenza del 27/10/2020 n. 631/1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Giurisdizione in materia di imposta di soggiorno

La giurisdizione sugli atti impositivi che riguardano la tassa di soggiorno comunale appartiene al Giudice tributario. Il Comune ha, infatti, il potere di accertare le violazioni degli obblighi di versamento dell’imposta di soggiorno, (art. 4 D.Lgs. 23/2011) e la giurisdizione tributaria di carattere generale,  ai sensi dell’art. 2 D.L. 546/1992, si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti dall'atto impositivo (SS. UU. Cassazione n. 1865/2011). Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Piemonte, i quali hanno rigettato il ricorso del contribuente e confermato la decisione di primo grado. Nel caso di specie, la commissione tributaria ha ribadito la giurisdizione del giudice tributario, escludendo quella della Corte dei Conti, in quanto la controversia non concerne presunte irregolarità nella condotta posta in essere in ordine al riversamento dell'imposta assolta dai clienti, ovvero la mera gestione del denaro spettante al Comune, ma l'esistenza dell'obbligazione tributaria nei confronti dei soggetti che hanno pernottato nell'albergo.

Testo integrale della sentenza