Sentenza del 12/02/2019 n. 190/2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Esenzione dal dazio per i veicoli immatricolati all’estero

Non è sottoposta a dazio l’introduzione in Italia di veicolo immatricolato all’estero per "ammissione temporanea" o in "situazione di emergenza". Questa la conclusione a cui sono giunti i giudici genovesi che hanno ritenuto meritevole di accoglimento l’appello di un cittadino libico a cui era stato contestato l’illecito di contrabbando doganale per aver tentato di importare la propria autovettura senza pagamento dei diritti di confine. La fattispecie è regolata dalla Convenzione di Istanbul del 26/06/1990, ratificata con L. 479/1995, in base alla quale il pagamento dei dazi doganali non è richiesto ove si tratti di “ammissione temporanea” o in “situazione di emergenza”. Nel caso di specie, spiegano i giudici, oltre alla temporaneità documentalmente dimostrata, esistono anche i motivi di emergenza derivanti dalla “precaria e rischiosa politica della Libia”.

Testo integrale della sentenza