Sentenza del 04/10/2016 n. 1739/13 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

E’ illegittimo l’assoggettamento ad Iva della TIA

La CTP di Lucca, accogliendo il ricorso della società contribuente, aveva dichiarato non dovuta l'imposta IVA sulla tariffa TIA. La società concessionaria del servizio di smaltimento, in veste di riscossore, proponeva appello sostenendo la tesi dell'applicabilità dell'IVA sul tributo. La CTR di Firenze, riallacciandosi ad una recentissima sentenza della Suprema Corte in merito (5078/2016), conferma l'illegittimità dell'assoggettamento ad IVA della TIA, "in quanto altro non è che la riproduzione della tassa, cioè di un tributo che il cittadino deve pagare senza nessun concreto rapporto di sinallagmaticità tra prestazione ed importo dovuto".

Testo integrale della sentenza