Sentenza del 03/01/2018 n. 6/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Doppie imposizioni: criteri per definire l’esistenza di stabile organizzazione

In materia di doppie imposizioni ai fini della sussistenza di una stabile organizzazione di soggetto economico straniero è necessaria la presenza in Italia alternativamente di una stabile organizzazione materiale, costituita da un ufficio o succursale, oppure di una organizzazione personale, ravvisabile con la presenza in Italia di un agente non indipendente munito di potere di rappresentanza. In base a tale principio desunto dalla normativa in materia, art. 162 TUIR ed art. 5 della convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni, la commissione di secondo grado di Bolzano ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale la contribuente sarebbe stata residente in Italia e ivi disponesse di stabile organizzazione. Secondo i giudici tirolesi, oltre a non risultare nei fatti alcuna organizzazione materiale nel luogo di residenza della contribuente, manca anche l’organizzazione personale non essendo stata fornita alcuna prova che il soggetto  indicato nei verbali dell’autorità finanziaria come “ Direttore Generale” agisse in Italia con status non indipendente e con poteri di rappresentanza dell’impresa.

Testo integrale della sentenza