Sentenza del 01/03/2018 n. 895/25 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Diniego rimborso Iva senza indicazione del credito spettante

In tema di diniego del rimborso IVA è condizione necessaria, per la futura detrazione dello stesso nelle annualità successive, che il provvedimento di diniego dell’Amministrazione finanziaria contenga indicazione dell’importo spettante al contribuente. Tale regola, fissata dall’art. 1 del D.P.R. 443/1997 e supportata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n° 11368/2012, fa riferimento ai casi in cui l’Ufficio finanziario competente, una volta esaminata l’istanza di rimborso del contribuente, emetta provvedimento di diniego per mancanza di uno dei presupposti previsti dall’art. 30 D.P.R. 633/72 ma riconosca l’effettiva esistenza del credito. Nel caso in esame i giudici della CTR lombarda accolgono l’appello dell’Agenzia delle Entrate dal momento che non c’era stato nessun provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio né di riconoscimento del credito stesso.

Testo integrale della sentenza