Sentenza del 23/04/2019 n. 25/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Detrazioni per le spese di riqualificazione energetica

In tema di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006 non esiste più alcun obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, né dall'invio della comunicazione all'inizio lavori all'ASL. La Commissione di II grado di Bolzano ha così respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva disconosciuto le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica in carenza degli adempimenti sopra descritti. I giudici hanno spiegato che con D.M. 19 febbraio 2007 è stato introdotto un nuovo regolamento, attuativo della Legge 296/2006 che, all’articolo 4, rubricato “Adempimenti”, non richiede più né la preventiva comunicazione di inizio lavori al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, né quella all'Asl.

Testo integrale della sentenza