Sentenza del 17/02/2020 n. 197/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contributo Unificato Tributario in caso di motivi aggiunti

I motivi aggiunti che non introducono domande nuove ma che si limitano a recare nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte non sono assoggettabili al pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT). Ai fini dell’applicazione di un nuovo contributo unificato è, infatti, necessario, come spiegato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, non un semplice ampliamento ma “un ampliamento considerevole” dell’oggetto della causa già pendente. Lo dicono i giudici della CTR toscana pronunciandosi in rigetto dell’appello proposto da un Tribunale Amministrativo Regionale avverso pronuncia sfavorevole emessa in primo grado. Nel caso in esame non configurano una rilevante estensione del giudizio i motivi aggiunti che abbiano ad oggetto “la motivazione per relationem di un provvedimento già impugnato, contenuta in una relazione tecnica non conosciuta dagli interessati per difetto di ostensione da parte dell’Amministrazione prima della scadenza del termine perentorio di impugnazione del provvedimento”.

Testo integrale della sentenza