Sentenza del 27/10/2022 n. 128/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

Contenzioso tributario e giudicato penale

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula «perche il fatto non sussiste», non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso I'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario in esame. Alla luce di tale considerazioni, elaborate sulla base della giurisprudenza di Cassazione (ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 e n. 10578 del 22/5/2015), la CTR lucana ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, quindi, la sentenza del giudice penale non preclude l’accertamento giudiziale della legittimità dell'atto di accertamento impugnato nel processo tributario.

Testo integrale della sentenza