Sentenza del 27/05/2019 n. 3299/14 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Applicabilità dei criteri del Codice Antimafia ai crediti tributari

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di una società in amministrazione giudiziaria di un avviso di accertamento con cui il comune aveva richiesto alla stessa il pagamento dell’imposta IMU per l’anno 2015. La società impugna l’avviso sulla base dell’illegittimità del procedimento di accertamento operato in contrasto con l’art 51, comma 3 bis e 52, 57, 58 e 59 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). In seguito al rigetto del ricorso da parte della CTP la società ricorre in appello. L’adita CTR, nel ribaltare l’esito del primo grado, spiega, in primo luogo, che in relazione alle imposte maturate durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca il citato art. 51, comma 3 bis sospende il versamento delle imposte locali tra cui l’IMU. In secondo luogo, proseguono i giudici, gli artt. 57 e segg. del Codice Antimafia attribuiscono al giudice delegato del procedimento di prevenzione la competenza esclusiva per la verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di prevenzione.

Testo integrale della sentenza