Sentenza del 19/06/2015 n. 12759/Sez. unite - Corte di cassazione

Appartiene al giudice tributario la giurisdizione sul provvedimento di diniego di attivazione della procedura amichevole della Convenzione arbitrale.

I giudici della Suprema Corte, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione, hanno ribadito il principio secondo cui per ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è sempre competente il giudice tributario.
Nel caso di specie una società appartenente a un gruppo internazionale riceveva dal MEF comunicazione di diniego della procedura arbitrale motivata dal fatto che l'accertamento con adesione  già perfezionatosi rendeva impossibile la prosecuzione della procedura amichevole sulla stessa materia del contendere.
In seguito la società impugnava tale comunicazione innanzi alla Commissione tributaria di Roma ed il MEF proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Secondo la Suprema Corte il diniego da parte del Ministero dell'attivazione della Convenzione arbitrale è un provvedimento amministrativo impugnabile innanzi al giudice tributario italiano. La Corte ribadisce, infatti, il principio consolidato in base al quale: l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali in tutela del contribuente (artt. 24 e 53) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con le legge 28 dicembre 2001, n° 448 (17010/12).

Testo integrale della sentenza