Sentenza del 25/09/2017 n. 2623/9 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Ammissibilità delle prove atipiche nel processo tributario

Il processo tributario, così come l’accertamento fiscale, consente l’utilizzo di prove atipiche, ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate. In base a tale principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17183 del 26-8-2015, i giudici di secondo grado di Milano hanno ritenuto pienamente e legittimamente utilizzabili i dati provenienti da terzi su cui già la CTP aveva ritenuto di rigettare parzialmente il ricorso di un contribuente. Quest’ultimo era, infatti, stato coinvolto in un caso di evasione fiscale riguardante la realizzazione di varie e complesse operazioni finanziarie internazionali. Nel caso in esame i giudici si sono avvalsi sia di dichiarazioni di terzi rese in processi penali pendenti che di risultanze informatiche reperite dall’Autorità giudiziaria.

Testo integrale della sentenza