Sentenza del 21/04/2023 n. 1474/9 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati

L’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori che, a norma dell’art. 2 T.U.I.R., trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato, è subordinata ad una manifestazione di volontà nelle modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (art.16 comma 4 del D. Lgs. n.147 del 2015). In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha precisato che il mancato esercizio dell’opzione nelle forme prescritte dalla normativa di riferimento equivale ad una manifestazione di volontà irretrattabile di non avvalersi del regime agevolativo. Alla luce di tali considerazioni, i giudici lombardi hanno riformato una sentenza di primo grado, disconoscendo il diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di IRPEF per omesso esercizio dell’opzione.

Testo integrale della sentenza