Sentenza del 21/12/2020 n. 165/2 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Abitualità degli incarichi extra-lavorativi del dipendente pubblico

In tema di incarichi extra-lavorativi svolti da un dipendente pubblico la concorrente sussistenza della numerosità, ripetitività e remuneratività degli incarichi integra il requisito dell’abitualità. Il lavoro occasionale, infatti, implica un concetto di non prevedibilità e di assenza di stabilità, sia sotto il profilo numerico, sia sotto il profilo economico delle attività extra-lavorative svolte. Alla luce di tale ragionamento la CTR triestina ha accolto l’appello dell’Ufficio e ritenuto non meritevoli di pregio le conclusioni dei primi giudici. Questi ultimi avevano, infatti, ritenuto che l’autorizzazione del proprio datore di lavoro pubblico, necessaria per lo svolgimento di tali attività, fosse dirimente per escludere l'abitualità nell'esercizio professionale dell'attività di lavoro autonomo resa in favore di terzi soggetti. Nel caso di specie, l’attività di consulenza ed assistenza come esperto del settore in gare di appalto presso enti pubblici, svolta per molti anni anche in contemporanea attraverso più incarichi è, invece, sufficiente secondo i giudici friulani, a motivare la riqualificazione del dipendente pubblico come lavoratore autonomo ai fini IVA e previdenziali.

Testo integrale della sentenza