Sentenza del 20/06/2019 n. 42/02 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Applicabilità dell’istituto del coacervo all’imposta di donazione

L’istituto del coacervo, abolito per l’imposta di successione, è tutt’ora in vigore per l’imposta di donazione. A questa conclusione è giunta la Commissione di secondo grado di Bolzano analizzando la giurisprudenza della Suprema Corte in merito. Spiegano i giudici che con riferimento all’imposta di successione la Legge 342/2000 ha implicitamente abrogato l’istituto del coacervo (Cass. nn. 24940/2016; 26050/2016; 1277/2018; 758/2019), mentre per quanto attiene all’imposta di donazione la Suprema Corte con sentenza n. 11677/2017 lo ha, invece, ritenuto pienamente in vigore. A supporto di tale tesi i giudici di Cassazione precisano che “l’art. 57 del d. lgs. 346/1990 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione, occorre tener conto anche delle donazioni effettuate nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006”. Pertanto, alle donazioni del periodo 2001-2006 non è applicabile l’imposta, ma le stesse devono essere comunque considerate ai fini del calcolo della franchigia, e quindi, come afferma la Suprema Corte, per determinare la capacità contributiva.

Testo integrale della sentenza