Sentenza del 23/11/2020 n. 1319/11 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Impugnazione per revocazione

L’errore di fatto, che legittima la parte soccombente a esperire il rimedio della revocazione ordinaria ex art. 394 c. p. c., ricorre quando lo stesso abbia i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa. Tale tipologia di errore, infatti, presuppone un contrasto tra la realtà desumibile dalla sentenza, che deve essere frutto di supposizione e non di valutazione o giudizio, e quella risultante dagli atti e documenti processuali, che non deve essere stata oggetto di contestazione tra le parti (Cass Sez.Un., 7 marzo 2016, n. 4413). Alla luce di tale ragionamento la CTR emiliana ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione della sentenza in esame. Pertanto non può essere oggetto di revocazione una sentenza, come quella in esame, in cui la Commissione tributaria accerta la sussistenza di un vincolo sostanziale fra diverse associazioni sportive dilettantistiche finalizzato ad eludere il limite previsto dalla legge per la concessione del regime tributario agevolativo previsto.

Testo integrale della sentenza