Sentenza del 02/09/2022 n. 8455/35 - Comm. Trib. Prov. di Napoli

Vizio di motivazione e autotutela sostitutiva

L’Amministrazione non può adottare, ricorrendo all’autotutela sostitutiva, un nuovo provvedimento che sostituisca il precedente, il quale - per il medesimo tributo e per la medesima annualità - sia stato annul-lato per un vizio di motivazione. Sulla base di tale assunto, la CTP Napoli rileva come, nel caso in esa-me, il precedente avviso di accertamento era stato annullato in primo grado per un vizio sostanziale, re-lativo alla natura demaniale dell’area assoggettata a TARI. Pertanto, nell’accogliere il ricorso del contri-buente, i giudici napoletani ricordano che l’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente all’Ufficio di modificare l’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi, non operando viceversa con riguardo ad un atto nullo, alla cui rinnovazione “ex nunc” l’Amministrazione è legittimata in presenza di vizi formali dell’atto ed entro il termine previsto per il compimento dello stesso. Tale potere non può tradursi, infatti, nell’elusione o nella violazione del giudi-cato eventualmente formatosi sull’atto viziato, e dev’essere preceduto dall’annullamento di quest’ultimo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipen-denza dello stesso presupposto (Cassazione, sentenza n. 24620/2006). Nella specie, invece, il Comune ha realizzato una sorta di sanatoria postuma dell’atto originariamente impugnato, comprovata dal fatto che ha addirittura modificato preventivamente il proprio regolamento in materia. 

Testo integrale della sentenza