Sentenza del 21/04/2023 n. 1185/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Violazioni meramente formali

E’ da considerarsi meramente formale la violazione di una disposizione tributaria che non comporti pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo dell’ente accertatore, e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta o sul versamento del relativo tributo. Tale principio, confermato da costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5289/2020; Cass. n. 14158/2018), implica, quindi, che le sanzioni applicabili a tali fattispecie siano quelle di cui all’art. 8 D. Lgs. 471/97, relative  al  contenuto e alla documentazione  delle dichiarazioni, e non quelle previste ex art. 13 D. Lgs. 471/97, relative a ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia        di compensazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria ha rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria, che, nel caso di specie, relativo ad una compensazione di crediti, aveva equiparato l’omissione del visto di conformità del responsabile del CAF sulla dichiarazione del contribuente ad una violazione dell’obbligo di versamento.

Testo integrale della sentenza