Sentenza del 02/02/2022 n. 19/1 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Verifica fiscale previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica

Ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria ai locali del contribuente, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.p.r. n. 633 del 1972, è subordinata alla presenza di gravi indizi soltanto qualora si tratti di locali adibiti esclusivamente ad abitazione, e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale destinazione sussiste non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma anche ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi. In base a tale principio, espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21411/2020, i giudici di Potenza hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in quanto nel caso di specie la verifica fiscale era stata eseguita presso i locali destinati dal contribuente ad uso promiscuo, ovvero per abitazione e per l’esercizio dell'attività economica.

Testo integrale della sentenza