Sentenza del 01/02/2022 n. 125/3 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Tributi non armonizzati e verifiche “a tavolino”

In tema di tributi non armonizzati il mancato contraddittorio preventivo, in caso di verifiche "a tavolino", non è causa di invalidità dell'atto di accertamento che ne consegue. Alla luce di tale principio, esposto dalla Suprema Corte a sezioni unite nella pronuncia 24823/2015, la Commissione Tributaria Regionale di Ancona ha accolto l’appello dell’Ufficio. Spiegano i giudici che la sentenza Sopropé del 18 dicembre 2008, emessa dalla Corte di Giustizia Europea, ha sì stabilito che i soggetti interessati devono poter esprimere il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione, ma ha anche precisato che tale obbligo vale nell’ambito della sfera di attribuzione del diritto comunitario. Per tali ragioni il mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale non ha alcun rilievo sulla validità dell’atto di accertamento in esame relativo a IRPEF, tributo non armonizzato.

Testo integrale della sentenza