Sentenza del 11/05/2023 n. 6268/18 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Ticket sanitario e giurisdizione

È esclusa la natura tributaria del ticket sanitario, in quanto esso costituisce un’obbligazione dovuta all’interno di un rapporto sinallagmatico, in relazione al tipo di prestazione erogata e in base alla tariffa applicata dalla regione. Tale è il principio espresso dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass S.U., sent. 21961/2021), secondo la quale per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell’obbligazione tributaria, quali il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione ed in ragione della capacità contributiva di ognuno. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, adita per l’impugnazione della cartella di pagamento del ticket sanitario, ha dichiarato, pertanto, che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.

Testo integrale della sentenza