Sentenza del 02/10/2023 n. 929/14 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia-Romagna

Tassazione sulle royalties

Ai fini dell’applicazione delle convenzioni sulle doppie imposizioni, è considerato beneficiario effettivo di un pagamento di royalties il soggetto non residente che concretamente percepisca il pagamento e che sia effettivamente una società operativa. In particolare quest’ultimo requisito è richiesto quando la società fa parte di una holding residente in un paese terzo al fine di decidere quale convenzione fiscale applicare. Infatti, ove la società sia un mero collettore di royalties non è possibile applicare la convenzione stipulata col suo paese di residenza. Nel caso di specie, secondo i giudici emiliani, l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di dimostrare che le royalties trasferite dall’Italia alla società svizzera fossero poi destinate alla holding americana a cui la stessa faceva capo. Alla luce di tali considerazioni risulta, pertanto, applicabile la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Testo integrale della sentenza