Sentenza del 31/03/2023 n. 58/1 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

Tassazione della clausola penale

La clausola penale contenuta nell'atto di compravendita deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura autonoma, in quanto disposizione non necessariamente connessa al negozio principale. L’art. 21 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, infatti, che "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”. Lo dicono i giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine discostandosi dal filone giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (CTP Milano n. 2231/2020; CTR Emilia Romagna 716/2020). Nel caso in esame, secondo i giudici friulani, la clausola penale, inserita in un atto di compravendita, con la quale le parti avevano pattuito il pagamento di un indennizzo in caso di ritardo nella consegna dell’immobile, deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura autonoma.

Testo integrale della sentenza