Sentenza del 20/01/2022 n. 56/4 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici dei Comuni

In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L'esenzione riconosciuta dall'art. 13 bis, comma 1, del D.p.r. n. 641 del 1972, a favore dell'Amministrazione dello Stato è, infatti, norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione. Tra l’altro, secondo i giudici anconetani, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001) presuppone una specifica scelta che è stata operata dal legislatore solo a favore delle amministrazioni statali. Alla luce di tali considerazioni la CTR marchigiana ha, dunque, ritenuto nel caso di specie applicabile ai comuni appellanti la tassa in questione, anche in linea con le più recenti pronunce sul tema della Corte di Cassazione (ex multis sent. n. 23081/2019).

Testo integrale della sentenza