Sentenza del 28/02/2023 n. 2747/19 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Tardività della costituzione in giudizio

Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 546/92, non rende inammissibile la costituzione in giudizio di coloro nei cui confronti è proposto il ricorso. La scadenza del sopra citato termine vanifica, infatti, la sola produzione documentale da essi depositata oltre l’ulteriore termine di venti giorni prima della trattazione (art. 32 del D. Lgs. 546/1992). Tale principio è deducibile sia dal tenore letterale dell'art. 23, che non prevede, come il precedente art. 22 relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità, sia dall’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. I giudici laziali, nel caso di specie, hanno pertanto consentito all’Amministrazione comunale, costituitasi tardivamente, di svolgere mere difese orali in pubblica udienza.

Testo integrale della sentenza