Sentenza del 17/07/2023 n. 4414/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Sospensione dei rimborsi e Gruppo Iva

La sospensione dell’erogazione del rimborso IVA nei confronti di una società capogruppo è legittima nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia notificato alla società controllata un avviso di accertamento relativo a tributi diversi dall’Imposta sul valore aggiunto. In base a tale principio, già esplicitato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19755/2013, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello presentato dalla società capogruppo. Nel caso di specie, i giudici laziali hanno ritenuto, infatti, che la sospensione dei rimborsi prevista dall’art. 23 del D. Lgs. n. 472 del 1997 abbia un ambito di applicazione generalizzato a qualsiasi tributo, e inoltre, che l’art. 73, comma 3, del D.p.r. n. 633/1972 legittima l’Amministrazione finanziaria ad agire nei confronti della controllante anche se l’atto impositivo sia stato adottato nei confronti di una sua controllata.

Testo integrale della sentenza