Sentenza del 06/09/2023 n. 2284/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Sentenza di fallimento e causa di forza maggiore

Ai fini dell’applicazione della forza maggiore, prevista per le violazioni tributarie, dall’art. 6, comma 5, del d. leg.vo 472/1997, la concreta fattispecie deve essere connotata, oltre che dall’insussistenza di profili di colpevolezza addebitabili al contribuente interessato, anche dalla convergenza di fatti imprevedibili, non resistibili e comunque estranei alla volontà del contribuente stesso. In base a tale principio la CGT di II grado della Calabria, nel rigettare il gravame proposto dall’Agente della Riscossione, ha in tutto confermato la statuizione della CGT di I grado che, riconoscendo le ragioni della società ricorrente, aveva annullato la cartella di pagamento impugnata. Nel caso in esame, infatti, la società contribuente era stata dichiarata fallita dal Tribunale con due successive sentenze, intercorse a distanza di pochi anni l’una dall’altra, entrambe poi riformate e rimosse in accoglimento delle impugnazioni proposte dalla società dichiarata fallita. Di conseguenza quest’ultima era stata costretta a confrontarsi con una grave carenza di liquidità per il blocco dei fidi e per l’impossibilità di accedere al credito bancario indotta dalle due inique sentenze di fallimento a suo discapito emesse.                          

Testo integrale della sentenza