Sentenza del 04/01/2022 n. 22/2 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Riparto dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti

In tema di onere probatorio, ove l’Amministrazione dimostri che il contribuente era a conoscenza della sostanziale inesistenza del contraente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, al fine di non essere coinvolto in una operazione volta ad evadere l’imposta (Cass. 22.12.2021 n. 1278; Cass 27.04.2020 n. 8171). In base a tale principio, recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la CTR di Napoli ha respinto l’appello del contribuente. Nel caso di specie, relativo a un avviso di accertamento col quale venivano recuperati a tassazione costi relativi a operazione inesistenti, l’Ufficio ha fornito la prova sia della sostanziale inesistenza del fornitore, sia della consapevolezza di tale circostanza da parte dell’appellante; al contrario  gli scarsi elementi forniti dall’appellante sono apparsi del tutto inidonei a superare la presunzione che le operazioni eseguite dall'appellante siano inesistenti.

Testo integrale della sentenza