Sentenza del 05/06/2023 n. 1687/26 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Rinuncia all’impugnazione

Nel giudizio d’appello, la rinuncia all’impugnazione equivale a rinuncia al diritto di azione, tale da produrre, senza accettazione da parte dell’appellato, non solo l’estinzione del processo, ma anche la preclusione ad agire nuovamente in giudizio per le medesime ragioni. In base a tale assunto, già espresso dai giudici di legittimità (Cass. n. 5250/2018; Cass. n. 2670/2020), la Corte di giustizia tributaria della Puglia ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio impositore, che aveva richiesto al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto riconoscimento delle ragioni della controparte.

Testo integrale della sentenza