Sentenza del 12/07/2022 n. 438/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Rimborso IVA: rappresentante fiscale e stabile organizzazione

Il diritto al rimborso IVA richiesto da soggetti domiciliati e residenti in uno Stato membro della UE, senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora questi abbiano nominato un rappresentante fiscale, poiché la sua nomina non può essere equiparata ad un “centro di attività stabile”. Coerentemente a tale principio affermato dalla giurisprudenza, nazionale ed europea (Cass. ordinanza n. 21684 dell'8 ottobre 2020; Corte di Giustizia, sentenza del 6 febbraio 2014, causa C-323/129), la CTR Abruzzo accoglie l’appello della società estera, riformando la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto equivalente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato il possesso della partita IVA per l’identificazione in Italia.  Nella specie, i giudici d’appello, come evidenziato nella procedura d’infrazione dalla Corte di giustizia, ricordano che l’art. 38-bis 2 del decreto IVA, va interpretato conformemente alla normativa europea. In particolare, quest’ultima non esclude il diritto di presentare istanza di rimborso, al fine di ottenere il rimborso dell’IVA pagata a monte, in capo ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, che ha effettuato cessioni a favore di soggetti stabiliti in un altro Stato membro. 

Testo integrale della sentenza