Sentenza del 01/06/2023 n. 421/7 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Rimborso del credito di imposta e doppia imposizione

Ai sensi dell'art. 10 co. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, un residente francese può ottenere il rimborso del credito di imposta nel caso in cui dimostri che, per lo stesso fatto economico, sia soggetto a prelievo fiscale sia nello stato di residenza che in quello della fonte. In base a questo principio evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11647/2019, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente, rilevando che lo stesso non aveva assolto al relativo onere della prova. Infatti, nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato che la partecipazione azionaria non sia stata ottenuta con il solo fine di conseguire il credito di imposta e che la società ricorrente sia l'effettiva beneficiaria dei dividendi.

Testo integrale della sentenza