Sentenza del 20/03/2023 n. 213/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Revocazione per errore di fatto

Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti. Ciò non si concretizza in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass., V Sez., n. 1562). In forza di tale principio, la Corte di giustizia di secondo grado dell’Abruzzo ha respinto il ricorso per revocazione della contribuente, in quanto, nel caso di specie, risulta che i giudici dell’appello abbiano valutato i fatti unitamente ai relativi elementi istruttori, non potendo, pertanto, ricorrere i presupposti per l’azione revocatoria.

Testo integrale della sentenza