Sentenza del 23/12/2019 n. 433/02 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Regime IVA per le prestazioni del chiropratico

In merito alle prestazioni offerte dal chiropratico non opera l’esenzione IVA poichè le stesse non possono essere comprese tra quelle sanitarie. Tali prestazioni soggiacciono, dunque, all’ordinario regime dell’IVA sull’intero volume d’affari e nell’aliquota dovuta “ratione temporis”. A nulla vale il disposto della Legge 244/2007 che ha riconosciuto la professione di chiropratico come professione medica poiché, in carenza dei regolamenti attuativi dalla stessa richiesta e mai emanati, non spetta al giudice di colmare tale lacuna. Sul punto anche la Suprema Corte si è recentemente espressa con la sentenza 8145/2019, nella quale ha sottolineato la necessarietà dei regolamenti attuativi per la determinazione dei criteri definitori della professione di chiropratico e per l’esercizio concreto di quest’ultima.


Testo integrale della sentenza