Sentenza del 10/07/2023 n. 2587/10 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Regime fiscale dei lavoratori “impatriati”

Non è necessario che il trasferimento in Italia avvenga per ragioni di lavoro al fine di beneficiare del regime fiscale dei lavoratori “impatriati”. In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria di Milano ha accolto il ricorso presentato da una cittadina brasiliana trasferita in Italia con la sua famiglia. Nel caso di specie, i giudici meneghini hanno rilevato che la motivazione del trasferimento in Italia non è previsto dalla legge come requisito essenziale per beneficiare del regime fiscale dei rimpatriati. Pertanto, l’assenza di una ragione lavorativa al trasferimento non può essere rilevata dalla Agenzia delle Entrate come causa ostativa all’applicazione delle più favorevole trattamento fiscale. Di conseguenza, la Corte ha annullato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che aveva negato il rimborso del credito Irpef.  

Testo integrale della sentenza