Sentenza del 05/09/2023 n. 702/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche

Rapporti tra giudizio penale e tributario

Nel processo tributario non assume valenza probatoria l’assoluzione, in sede penale, dal reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000 di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, rifacendosi a tale principio, ha rigettato l’appello del contribuente relativo ad un avviso di accertamento riguardante l’indebita deduzione di costi, in relazione a fatture per operazioni del tutto o in parte inesistenti. Nel caso di specie il ricorrente, nel processo penale, era stato assolto dal suddetto reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, per mera insufficienza della prova: difatti, le dichiarazioni accusatorie nei confronti del contribuente rese ai sensi dell’art. 192 cpp, in mancanza di un loro riscontro in sede dibattimentale, non venivano ritenute sufficienti ai fini della condanna aldilà di ogni ragionevole dubbio. Secondo i giudici marchigiani, nel processo tributario, le stesse dichiarazioni accusatorie hanno assunto una diversa valenza probatoria, integrando una prova sufficiente, unitamente ad altri indizi.

Testo integrale della sentenza