Sentenza del 02/03/2023 n. 35/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

Querela di falso e sospensione del giudizio

La querela di falso non dà luogo alla sospensione del giudizio tributario se riguarda questioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia. A tale conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che ha revocato una precedente ordinanza di sospensione del processo tributario. I giudici lucani hanno, infatti, rilevato che le vicende relative alla notifica delle cartelle di pagamento, oggetto di querela di falso, non rivestivano alcun interesse nel giudizio tributario, in quanto superate dalla notifica regolare degli atti successivi che il ricorrente dimostrava di aver conosciuto. Nel caso in questione, il ricorso in appello è stato dunque dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini per l’impugnazione.

Testo integrale della sentenza