Sentenza del 15/09/2023 n. 5118/9 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Preventivo contraddittorio e verifiche “a tavolino”

Non esiste una disciplina positiva che generalizzi, in capo all’amministrazione finanziaria, l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente, al di fuori delle fattispecie normative in cui ciò sia espressamente previsto. In base a tale autorevole principio, recentemente chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 marzo 2023 n. 47, i giudici di appello campani hanno ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria. Secondo i giudici napoletani non è, infatti, possibile, come prospettato dalla contribuente, attribuire valenza generale alla previsione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché tale disposizione è limitata ai soli accertamenti consequenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente e non è suscettibile di estensione anche alle verifiche “a tavolino”, come quella dello “spesometro, relativa al caso di specie.

Testo integrale della sentenza