Sentenza del 21/03/2023 n. 60/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia

Presupposto impositivo IRAP

Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”. Lo dicono i giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia i quali, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis Cass. 24516/2020), hanno ribaltato l'esito del giudizio di primo grado e accolto le doglianze del contribuente. Quest'ultimo ha, infatti, dimostrato, in primo luogo, che l'avvalimento di lavoro altrui consisteva, in buona parte, nell'assistenza fornitagli da un avvocato in una vicenda giurisdizionale e, in secondo luogo, che la dotazione materiale di cui disponeva fosse assolutamente essenziale.

Testo integrale della sentenza