Sentenza del 14/08/2023 n. 349/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Prestazioni infermieristiche e IRAP

L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione. Lo hanno ribadito i giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, conformandosi all’orientamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 7291/2016). Nel caso di specie, i giudici ravvisano la mancanza di autonoma organizzazione nello svolgimento di prestazioni meramente infermieristiche, di ausilio alle prestazioni di natura medica, e che non comportano alcun incremento di queste ultime. Pertanto, la Corte tributaria adita ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.

Testo integrale della sentenza