Sentenza del 19/01/2023 n. 53/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna

Prescrizione dei crediti erariali

Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.). A tale distinzione, chiarita di recente dalla Suprema Corte (Cass, ord. n. 27093/2022), si è attenuta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, che ha accolto parzialmente l’appello dell’Ente impositore. Nel caso di specie, infatti, in considerazione del decorso del tempo, la pretesa erariale è stata dichiarata legittima per il solo credito in conto capitale ed illegittima nella misura riferita all’importo dei crediti accessori.

Testo integrale della sentenza