Ordinanza del 23/06/2023 n. 18124/5 - Corte di cassazione

Origine delle merci e relazione OLAF

In tema di dazi doganali, qualora una diversa origine della merce importata sia desumibile dalla relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (relazione OLAF), quest’ultima assume piena valenza probatoria quanto all’effettiva origine del prodotto e al relativo regime doganale applicabile. 
Sulla base di questo principio, nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia Dogane e Monopoli. 
I giudici di legittimità, infatti, con riferimento ad alcune operazioni di importazione, hanno ritenuto che, dalla Relazione OLAF, non è emersa la prova dell’origine taiwanese asserita dall’ufficio, in luogo di quella filippina dichiarata dalla società, essendo stati solo genericamente richiamati il contenuto della relazione e la corrispondente documentazione di riscontro.

Testo integrale dell'ordinanza