Sentenza del 23/10/2017 n. 24965/SU - Corte di cassazione

Opposizione a un atto di precetto di natura tributaria: la giurisdizione competente è quella tributaria

“In materia di esecuzione forzata tributaria sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nel caso di opposizione all’atto di precetto che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti.” La Suprema Corte, nel respingere il ricorso del contribuente, ha enunciato tale principio che ribadisce, tra l’altro, l’orientamento recentemente espresso con la sentenza delle Sezioni Unite del 5 giugno 2017 n. 13913. Nel caso di specie il contribuente lamentava l’erroneità della decisione della corte di appello secondo la quale la competenza sul procedimento di opposizione al precetto fosse delle Commissioni tributarie e non del giudice ordinario. Sul punto gli ermellini spiegano che al fine di individuare la giurisdizione rileva il dedotto vizio dell’atto di precetto, nel caso in esame la mancata notificazione dell’atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell’espropriazione forzata.

Testo integrale della sentenza