Sentenza del 23/01/2023 n. 129/26 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

Opponibilità del giudicato esterno nel processo tributario

In tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, se un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, solo se la questione è identica in tutti i suoi aspetti. In base a tale principio, confermato da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., 16.6.2006, n. 13916; Cass., 23.6.2017, n. 15690), se la controversia è relativa agli stessi presupposti di diritto, essa fa stato tra le parti anche con riguardo a diversi periodi di imposta, solo se si riferisce anche alle stesse circostanze di fatto. In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso una sentenza, alla quale egli riteneva opponibile un giudicato precedente. Secondo i giudici pugliesi, infatti, il ricorrente era tenuto a provare anche l’esistenza di un elemento di fatto che aveva determinato la decisione oggetto di giudicato.

Testo integrale della sentenza