Sentenza del 30/12/2022 n. 293/1 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia

Onere della prova nel processo tributario

Spetta all’amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo. Di conseguenza il giudice può annullare l’atto ove la prova della sua fondatezza risulti carente. Alla luce di tali disposizioni, contenute nella recentissima novella apportata al D. Lgs. 546/1992 dalla Legge 130/2022 - applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022 - la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha accolto il ricorso del contribuente. Nel caso di specie, secondo i giudici emiliani, l’Agenzia delle entrate non ha adempiuto all’onere della prova ad essa spettante poichè non ha dedotto elementi tali da circostanziare in modo puntuale le violazioni contestate.

Testo integrale della sentenza