Sentenza del 18/10/2023 n. 247/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

Obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati

Con riguardo ai tributi armonizzati l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia potuto opporre.   In base a tale principio, enunciato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24823 del 09/12/2015, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata ha respinto l’appello dell’Ufficio.  Nella fattispecie, relativa a agevolazioni IVA per acquisto di autovetture da parte di disabili, in diverse fasi dell'iter amministrativo il contribuente si era, infatti, limitato a collaborare con l’amministrazione finanziaria producendo la documentazione richiesta. Tuttavia lo stesso non era mai stato posto nella condizione di fornire all'esito della fase istruttoria e prima dell'adozione dell'atto definitivo, argomentazioni per giustificare in concreto l'applicazione dell'aliquota agevolata.

Testo integrale della sentenza