Sentenza del 28/06/2021 n. 438/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Obbligo di allegazione della sentenza e avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione di atti giudiziari

L'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione degli atti giudiziari (DPR 131/86, art.54 c.5) che indichi solo la data e il numero della sentenza, senza allegarla, è illegittimo. Tale principio, enunciato in sentenza e recentemente ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 4736/2021, è in linea con la decisione della CTP, sfavorevole all'appellante Ufficio. Alla luce della citata ordinanza della Corte di Cassazione, infatti, l'obbligo di allegazione (Legge 212/2000, art. 7) è finalizzato a garantire al contribuente il pieno esercizio delle sue facoltà difensive, sollevandolo dall'onere di compiere una attività di ricerca che limiterebbe il tempo a sua disposizione per procedere all'impugnativa. La CTR ha, pertanto, ritenuto irrilevanti le successive integrazioni operate dall'Ufficio, poiché la motivazione dell'avviso di accertamento, attraverso allegazione della sentenza, non può essere integrata, come nel caso di specie, a posteriori.

Testo integrale della sentenza