Sentenza del 25/05/2023 n. 4552/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Nuovi documenti in appello

È ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, anche qualora non vi sia stata impossibilità per le parti di produrli in primo grado. Tale è l’orientamento costante della Suprema Corte (Cass. n. 8089 del 21/03/2023; Cass, n. 29087 del13/11/2018) in base all’interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D. Lgs. 546/1992, i quali allargano i limiti previsti dall’art. 345 c.p.c. a tale facoltà delle parti. Alla luce di questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato l’impugnativa della contribuente, che aveva eccepito l’inammissibilità della produzione documentale in appello da parte dall’ente della riscossione.

Testo integrale della sentenza